La lotta agli incendi: un interessante excursus storico dalla Carta de Logu a Carlo Felice

04 Dicembre 2009
Foresta Monte Pisanu, estrazione del sughero

L’impiego del fuoco come mezzo colturale risale, come si sa, ad epoche molto remote: esso veniva ordinariamente impiegato nel mondo rurale quale strumento per creare o ripulire i campi, o per rinnovare i pascoli... 

Il fuoco poteva però facilmente evolversi in incendio e come tale provocare danni alle zone contermini e dilagare nelle aree forestali prive di qualunque sistema di difesa.

L’incendio è da annoverare in Sardegna tra le cause principali di regressione del patrimonio forestale; da sempre è stato un male endemico dell’Isola, frutto di pratiche colturali radicate sia nel mondo contadino che in quello pastorale: appiccato abitualmente dai pastori per ripulire i pascoli, per fertilizzare e migliorare il cotico erboso, o per favorire il ricaccio dei giovani polloni delle essenze arbustive invecchiate, e per narbonare; od ancora causato accidentalmente dai contadini con l’abbruciamento delle stoppie.

Un Delitto contro l'ambiente

In Sardegna l’incendio fu considerato un delitto, e come tale perseguito da precise norme fin da epoca giudicale.
Nella Carta De Logu son ben cinque i capitoli dedicati alla normativa sugli incendi:
quelli colposi erano puniti con ammende di £ 25 e la rifusione dei danni provocati(cap.45);
quelli dolosi, distinti in incendio di case (cap.46) e incendio di terreni coltivati (cap. 47), prevedevano pene molto più severe: la pena di morte nel primo caso (... e siat juygadu dellu ligari a unu palu, e fagherillu arder...), e il taglio della mano destra nel secondo, qualora l’incendiario non fosse stato in condizioni di rifondere il danno cagionato (... e si non pagat issa... saghitsilli sa manu destra..).

La prevenzione

Altre norme riguardavano la prevenzione degli incendi, come il divieto di bruciare le stoppie prima dell’8 settembre e l’obbligo di provvedere alla difesa del villaggio e delle aree coltivate mediante apertura di fasce parafuoco (sa doha) entro il 29 giugno (Santu Pedru de Lampadas), pena, in caso contrario, il pagamento di un’ammenda di soldi 10 per abitante del villaggio. Vi era evidentemente la consapevolezza della reale incidenza degli incendi nel tempo sulla conservazione dei boschi, intesi come ricchezza della collettività che andava tutelata. Nelle aree forestali tuttavia l’uso del fuoco colturale era generalizzato e di fatto accettato o tollerato, e dal fuoco, impiegato come strumento colturale, facilmente potevano originarsi degli incendi.
E quando gli incendi divenivano incontrollabili ardevano per settimane intere e distruggevano superfici forestali vastissime.
Si prevedeva anche la pena in solido per il villaggio nell’eventualità che il colpevole non venisse individuato (istituto detto incarica): i Giurati del villaggio erano tenuti ad eseguire le indagini e a provvedere alla cattura dei colpevoli entro 15 giorni, pena una multa di £ 30 per il villaggio grande e di £ 15 per il piccolo, oltre a 100 soldi a carico del Curatore. L’istituto della responsabilità collettiva per la rifusione dei danni provocati dagli incendi fu mutuato poi dagli spagnoli successivamente anche dai governi sabaudi e rimase in vigore fino al varo del Codice Feliciano del 1828.

Una questione cruciale per la ricchezza dell'Isola

Dall’epoca giudicale in poi la questione degli incendi fu comunque costantemente alla ribalta: ne troviamo traccia nel Parlamento del Duca di Gandia, don Carlo Borgia conte di Oliva (1612-1614), ove venne prevista una pena di due anni di galera a chi avesse appiccato fuoco nelle zone ove si erano praticati innesti di ulivi, e si raccomandava che i prelati minacciassero la scomunica a carico degli incendiari.
Si trattava di proteggere soprattutto beni considerati fonte di ricchezza, piante che col loro prodotto potevano concorrere ad accrescere il reddito dell’isola e ad affrancarla dalle importazioni dell’olio di oliva dalla Andalusia.
E poi più in là, sotto Filippo III di Spagna (1578-1621), presa ulteriore coscienza della vastità e della pericolosità del fenomeno, si cercò di reprimerlo con norme apposite, quale quella contenuta nelle Prammatiche spagnole al capo XI del titolo 42, che ripropose l’istituto della responsabilità collettiva nel caso che gli autori dell’incendio fossero rimasti ignoti. [...]

Divieto di impiego del fuoco

In epoca sabauda, con la Carta Reale 29.8.1756, si introdusse il divieto di impiegare il fuoco per eliminare la vegetazione e coltivare nuove terre, ed anche per procurare pascoli più abbondanti. Ed ancora, col Pregone del 2 aprile 1771, n. 66, si vietò l’accensione di fuochi sotto le piante o nelle loro vicinanze (art. 68), pena il risarcimento dei danni e l’ammenda di scudi 25. Si prescrisse inoltre l’obbligo per «i passeggieri, che faranno fuoco nelle montagne, dove sogliono soffermarsi..» di spegnere il fuoco stesso prima di abbandonare il sito, pena un’ammenda di lire 25, oltre il risarcimento dei danni. Tutte norme che denotano l’attenzione delle istituzioni verso un fenomeno che continuava a procurare seri danni alla copertura boschiva. Le norme venivano tuttavia osservate solo in parte; vi erano anzi alcune contrade, come la Gallura, ove la violazione sistematica dei divieti connessi all’accensione dei fuochi nei mesi estivi, era divenuto motivo per esigere da parte del feudatario un balzello suppletivo denominato capretta di fuoco (oveja de fuego) e localmente turiccia di focu, che consisteva appunto nella corresponsione di una capra in cambio del permesso di accendere fuochi in ogni stagione.
Vittorio Emanuele I, col Regio Editto riguardante gli incendi del 22.7.1806, oltre a reiterare le norme prammaticali già ricordate, introdusse due importanti novità circa il divieto di metter fuoco nelle terre nel periodo estivo e prima dell’ 8 settembre:

  •  la perdita, a carico del contravventore, della superficie coltivata e del suo prodotto, a favore del Monte Granatico;
  • l’obbligo di munirsi di apposita autorizzazione del Giudice del luogo per impiegare il fuoco dopo l’8 settembre.

Sancì inoltre il divieto di pascolo per un anno sui terreni bruciati in violazione di legge, sotto pena di sei scudi per ogni capo di bestiame.
[...] il Codice di Carlo Felice (Leggi civili e criminali del Regno di Sardegna) prevedeva la pena di morte per chiunque avesse appiccato dolosamente il fuoco a case, magazzini od altri edifici entro o contigui al popolato (art. 1958) o a case o capanne abitate (art. 1959), e la galera a tempo a chi volontariamente avesse incendiato piante in piedi o atterrate e a legne e legnami ammassati o in catasta, nonché a vigne, oliveti e coltivi. [...]

Il fuoco come espressione del malessere sociale

Parte degli incendi erano dovuti a cause differenti da quelle colturali. Erano espressione del malessere del mondo rurale avverso questa o quella modifica legislativa sovvertente secolari e consolidati diritti o supposti diritti. Ne sono un esempio gli effetti dell’Editto delle chiudende, le ripercussioni che si ebbero a seguito delle tagliate operate sui boschi di roverella negli anni Trenta e Quaranta, ed infine le reazioni che si verificarono nel mondo rurale in conseguenza dei mutamenti nell’assetto proprietario intervenuti dopo la metà del XIX secolo."

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